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    I NOSTRI SERVIZI: 
     
     
    HANDICAP E SOLIDARIETA’ 
     
         La  “Santa Federici Società Cooperativa Sociale Onlus”  è stata fondata  nel  1981  da un gruppo  di  genitori e  volontari  impegnati nell’integrazione sociale delle persone portatrici di handicap. Un significativo  sostegno  è stato dato dall’Amministrazione Comunale di Casalmaggiore  (Cr) e da  altre  componenti istituzionali del territorio  casalasco. 
     
         La  “Santa Federici”,  in questi  anni, ha  collaborato con  le Amministrazioni Comunali, con i Servizi Sociali dell’Azienda Sanitaria Locale, con l’Amministrazione Provinciale e con le varie associazioni  di volontariato  che operano nel territorio  casalasco. 
     
         In particolare sono state realizzate numerose iniziative  per promuovere  concreti momenti di integrazione sociale  delle  persone disabili  e  dare avvio ad  attività  assistenziali, formative, educative  e  di sostegno alle  persone con handicap mentale  e alle loro famiglie. 
     
         Attualmente la cooperativa  gestisce  un “Centro Socio Educativo”  ed un “Centro Diurno Disabili”  per persone  con handicap gravi. 
     
    LO STATUTO 
     
     
    STATUTO 
    TITOLO I 
    DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 
    Art. 1 
    (Denominazione e sede) 
    E' costituita la Cooperativa denominata "Santa Federici Società Cooperativa Sociale Onlus".  
    La cooperativa ha sede nel Comune di Casalmaggiore (CR). 
    Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. 
    Art. 2 
    (Durata) 
    La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrentacinque (31/12/2035) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsentito alla proroga. 
    TITOLO II 
    SCOPO - OGGETTO 
    Art. 3 
    (Scopo mutualistico) 
    La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 
    La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
    La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. 
    La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. 
    Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. 
    Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. 
    La Cooperativa può operare anche con terzi. 
    Art. 4 
    (Oggetto sociale) 
    La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e formativi. 
    In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: 
    a) strutture di accoglienza per persone disabili o con problematiche psichiatriche, per persone in difficoltà e/o in situazione di emarginazione sociale; servizi e centri formativo-assistenziali, socio-educativi, ergoterapeutici e per il recupero cognitivo e la riabilitazione; servizi per la formazione e l'animazione sociale; comunità di alloggio e comunità terapeutiche; 
    b) iniziative per l'animazione del tempo libero e l'assistenza psico-sociale finalizzate alla promozione e allo sviluppo armonico della persona nella comunità; 
    c) iniziative nel settore della formazione, della ricerca e dell'orientamento professionale e dell'orientamento socio-lavorativo a favore di persone con difficoltà psichiche, cognitive, sensoriali e fisiche o con problematiche psichiatriche e/o in situazione di  disagio sociale, anche utilizzando le opportunità previste dall'Unione Europea, dai Ministeri Italiani e dalle varie Amministrazione pubbliche; 
    d) centri e laboratori di orientamento per disabili e persone in situazione di deficit psichico e cognitivo per la sperimentazione dell'uso delle nuove tecnologie multimediali per il recupero cognitivo e l'integrazione sociale, l'inserimento in situazioni socio-occupazionali e lo sviluppo di dispositivi per la riabilitazione psico-educativa; 
    e) servizi per la documentazione, la diffusione e la promozione di iniziative riguardanti l'uso di strumenti tecnico-manipolativi, strumenti e materiali interattivo-multimediali e informatici per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili, delle persone con problematiche psichiche e/o in situazione di disagio psico-sociale. 
    La Cooperativa, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge, in via non prevalente e, comunque, strumentale per le attività costituenti l'oggetto sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale ed industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. 
    Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta  della possibilità di svolgere attività in assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 
    La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 
    La cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento aziendale, ai sensi della  legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 
    TITOLO III 
    SOCI 
    Art. 5 
    (Numero e requisiti dei soci) 
    Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 
    I soci cooperatori:  
    - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; 
    - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; 
    - contribuiscono alla formazione del capitale sociale. 
    Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, nel caso in cui la società abbia almeno nove soci, appartenenti alle seguenti categorie: 
    1) soci prestatori vale a dire soggetti che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;  
    2) soci volontari, soggetti che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991; 
    3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. 
    Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. 
    Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. 
    In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo. 
    La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. 
    I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. 
    In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.  
    La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. 
    Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. 
    Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. 
    Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto: 
    a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; 
    b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. 
    Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento degli stessi diritti dei soci ordinari. 
    Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari assumendone di diritto la relativa qualifica. 
    Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. 
    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.  
    In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di mancata accettazione. 
    Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. 
    Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.  
    Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. 
    Art. 6 
    (Domanda di ammissione) 
    Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: 
    a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita 
    b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; 
    c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa; 
    d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; 
    e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; 
    f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 
    g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole di conciliazione e arbitrale contenute negli articoli 31 e seguenti del presente Statuto; 
    se trattasi di società, associazioni od enti, nel caso in cui la cooperativa abbia più di nove soci, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: 
    a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; 
    b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; 
    c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda; 
    d) copia dello statuto vigente, nel quale sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; 
    e) estratto della deliberazione dell'organismo sociale che ha deliberato l'adesione; 
    f) ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione. 
    L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta. 
    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. 
    Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.  
    Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. 
    Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. 
    Art. 7 
    (Obblighi dei soci) 
    Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati: 
    a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo: 
    - del capitale sottoscritto 
    - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo; 
    b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 
    c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 
    Art. 8 
    (Capitale Sociale, Patrimonio, Vincoli sulle quote e loro alienazione) 
    Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote dal valore nominale minimo di euro venticinque e centesimi ottantadue (25,82). 
    Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge. La legittimazione  all'esercizio di diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei Soci. 
    Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovraprezzo, dalle riserve straordinarie, da qualunque importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati, e comunque da tutte le riserve costituite dall'Assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento. 
    Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. 
    Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la proprie quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nei precedenti artt. 5 e 6. 
    Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
    Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. 
    Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale. 
    Art. 9 
    (Recesso del socio) 
    Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: 
    a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 
    b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali. 
    c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; 
    d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. 
    Il recesso non può essere parziale. 
    La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. 
    Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 
    Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. 
    Art. 10 
    (Esclusione) 
    L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: 
    a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti: 
    - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa; 
    - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa; 
    - per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa; 
    b) risulti gravemente inadempiente per gli obblighi che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi; 
    c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; 
    d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale; 
    e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; 
    f) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa; 
    g) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive; 
    h) negli altri casi previsti da specifiche norme del presente statuto. 
    Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. 
    L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
    Art. 11 
    (Morte del socio) 
    In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente. 
    Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. 
    In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune. 
    Art. 12 
    (Liquidazione) 
    I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali od eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. 
    La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. 
    Art. 13 
    (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) 
    Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. 
    La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito liquido derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c. . 
    I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, punti b, d, e, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili a capitale. 
    Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. 
    Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto. 
    TITOLO IV 
    RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI 
    Art. 14 
    (Decisioni dei soci) 
    I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. 
    In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
    a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni; 
    b) la nomina e l'individuazione della struttura dell'organo amministrativo; 
    c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del c.c. dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore; 
    d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma secondo, della Legge n. 142 del 2001; 
    e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001; 
    f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001; 
    g) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
    h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 
    i) la decisione sullo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca della liquidazione. 
    Art. 15 
    (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) 
    Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. 
    Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: 
    - l'argomento oggetto della decisione; 
    - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; 
    - l'indicazione dei soci consenzienti; 
    - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; 
    - la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. 
    Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. 
    Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza: 
    - l'argomento oggetto della decisione; 
    - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. 
    Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. 
    Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto. 
    I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni. 
    Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. 
    Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. 
    Art. 16 
    (Assemblee) 
    Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 14 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. 
    La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile. 
    Art. 17 
    (Costituzione e quorum deliberativi) 
    In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.  
    In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. 
    Sono fatte salve le altre disposizioni di legge o di statuto che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze. 
    Art. 18 
    (Votazioni) 
    Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.  
    Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nel caso ove obbligatorio per legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. 
    All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Cremona alla quale la Cooperativa è aderente. 
    Art. 19 
    (Voto) 
    Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. 
    Ciascun socio, sia persona fisica che giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. 
    I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. 
    Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. 
    Non possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della Cooperativa. 
    La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 
    Art. 20 
    (Presidenza dell'Assemblea) 
    L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed. in assenza di questi, dalla persona designata col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
    Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. 
    Art. 21 
    (Amministrazione) 
    La cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. 
    Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. 
    Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. 
    Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. 
    Gli amministratori sono rieleggibili. 
    La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 
    L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
    Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Detta mozione deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti complessivi. Gli amministratori e, in loro vece, i sindaci, devono convocare l'assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento della mozione. 
    Alla votazione sulla mozione di sfiducia può partecipare tutta la compagine sociale. 
    Art. 22 
    (Consiglio di amministrazione) 
    Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.  
    Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 
    La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. 
    La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza: 
    - l'argomento oggetto della decisione; 
    - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; 
    - la sottoscrizione degli amministratori consenzienti; 
    - la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. 
    Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.  
    Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. 
    La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. 
    Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: 
    - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; 
    - la data in cui si è formata la decisione; 
    - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. 
    Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.  
    A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, la proposta di intende respinta. 
    Il presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori. 
    Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa per almeno cinque anni. 
    Art. 23 
    (Adunanze del consiglio di amministrazione) 
    In caso di richiesta di un amministratore e sempre ove sia obbligatorio per legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. 
    In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. 
    La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.  
    I1 consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.  
    Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.  
    Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 
    a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; 
    b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
    c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 
    d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
    Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. 
    Art. 24 
    (Integrazione del Consiglio) 
    In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 primo comma del codice civile. 
    Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 
    In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. 
    Art. 25 
    (Compiti degli Amministratori) 
    Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. 
    Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 
    Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. 
    Art. 26 
    (Rimborsi agli Amministratori) 
    Gli amministratori prestano la loro opera gratuitamente, ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. 
    Art. 27 
    (Rappresentanza) 
    L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. 
    In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. 
    La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. 
    Art. 28 
    (Collegio sindacale) 
    Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. 
    Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.  
    I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
    Essi sono rieleggibili. 
    La retribuzione annuale dei sindaci è determinata con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. 
    Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è, quindi, integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
    Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, il controllo contabile verrà attribuito ad un revisore o ad una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge. 
    TITOLO V 
    BILANCIO E RISTORNI 
    Art. 29 
    (Bilancio di esercizio) 
    L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.  
    Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. 
    La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. 
    Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. 
    L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: 
    a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; 
    b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima; 
    c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge n. 59/1992; 
    d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. 
    L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. 
    Art. 30 
    (Ristorni) 
    L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. 
    La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente: nella distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies del c.c. . 
    La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. 
    Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; 
    b) la qualifica / professionalità; 
    c) i compensi erogati; 
    d) il tempo di permanenza nella cooperativa; 
    e) la tipologia del rapporto di lavoro; 
    f) la produttività. 
    TITOLO VI 
    CONTROVERSIE 
    Art. 31 
    (Clausola di Conciliazione) 
    Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra la società e gli amministratori, sindaci e liquidatori, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative, se costituita. 
    Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. 
    L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo. 
    Art. 32 
    (Clausola Arbitrale) 
    Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili: 
    a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; 
    b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; 
    c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. 
    La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. 
    Art. 33 
    (Arbitri e procedimento) 
    Gli arbitri sono in numero di: 
    a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila (15.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ; 
    b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. 
    Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cremona entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società. 
    La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003. 
    Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i contendenti possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. 
    Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. 
    Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. 
    Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura
    Spetta all'organo arbitrale decidere sull'attribuzione definitiva delle spese. 
    Art. 34 
    (Esecuzione della decisione) 
    Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. 
    TITOLO VII 
    SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
    Art. 35 
    (Nomina liquidatori) 
    L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. 
    Art. 36 
    (Devoluzione patrimonio) 
    In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: 
    - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge; 
    - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992. 
    TITOLO VIII 
    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
    Art. 37 
    (Regolamenti) 
    Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. 
    Art. 38 
    (Legge applicabile) 
    Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente. 
    FIRMATO 
    LEOPOLDO ONETA 
    NOTAIO AUGUSTO HENZEL