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ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO:
"AMICI DELLA SANTA FEDERICI"
L'anno 2005 (duemilacinque) oggi 8 (otto) Luglio in Via Romani, 53 alle ore 15.00, si sono riuniti i Signori:
- LENA AGATA, nata a Torre dè Picenardi (CR) il 19/04/1943, residente in Via D’Acquisto, 3 Torre De Picenardi, C.F. LNEGTA43D59L258B
- SUPERTI MANUELA, nata a Grontardo (CR) il 29/02/1956, residente in Via G. Dovara 8, Isola Dovarese (CR), C.F..SPRMNL56B69E193O
- BARBIANI PIERINA, nata a Canneto sull’Oglio (MN) il 05/03/1952, residente in Piazza Carlo Comaschi, 16/3, Gussola (CR) C.F. BRBPRN52C45B612I
- MARZULLI FRANCA, nata a Carosino (TA) il 14/06/1952, residente in Via Legorino 5, Calvatone, C.F. MRZFNC52H54B8080
- BINI PATRIZIA, nata a Piadena (CR) il 03/08/1963, residente in Via Garibaldi Giuseppe 17 , Piadena (CR) C.F. BNIPRZ63M43G536I
- ONETA LEOPOLDO, nato a Torre De’ Picenardi (CR) il 09/06/1954, residente in Via Mazzini 46, Torre De’ Picenardi C.F. NTOLLD54H09L258H
- CIRELLI CRISTINA, nata a Bozzolo il 02/05/1967 (MN), residente in Via Forini 14/A Bozzolo C.F. CRLCST67E42B110Y
- SORIANI MATTEO, nato a Bozzolo il 28/01/1977, residente in Via Goito, 9 Vicoboneghisio di Casalmaggiore (CR), C.F. SRNMTT77A28B110N
Presiede l’Assemblea la Sig.ra Bini Patrizia. I partecipanti, con il presente atto, dichiarano di costituire una Associazione denominata “Amici della Santa Federici” retta dallo Statuto che, formato da numero 17 articoli, si allega al presente atto quale parte integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell’Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97.
L’Associazione ha le seguenti finalità:
- promuovere il volontariato sociale;
- promuovere azioni di solidarietà verso i portatori di handicap;
- supportare le famiglie nello svolgimento dei compiti di assistenza a persone disabili;
- collaborare con la Cooperativa Sociale S. Federici per il raggiungimento delle finalità statutarie.
I Signori, riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo, per il primo triennio nelle persone dei signori:
BINI PATRIZIA
BARBIANI PIERINA
SORIANI MATTEO
In deroga alle norme statutarie viene eletto, quale Presidente del Consiglio Direttivo, la Sig.ra BINI PATRIZIA che dichiara di accettare, quale vicepresidente il Sig. BARBIANI PIERINA che dichiara di accettare, quale Segretario e Tesoriere SORIANI MATTEO che dichiara di accettare.
Sono nominati quali membri dei Revisori dei Conti:MARZULLI FRANCA E SUPERTI MANUELA.
Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà il 31 dicembre 2005.
Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed ad apportare tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a carico della qui costituita Organizzazione.
Alle ore 15.30, non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il presente atto, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai presenti:
Bini Patrizia
Barbiani Pierina
Soriani Matteo
Cirelli Cristina
Oneta Leopoldo
Marzulli Franca
Superti Manuela
Lena Agata
Statuto
dell’Organizzazione di Volontariato
Associazione
“Amici della Santa Federici”
Art. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “AMICI DELLA SANTA FEDERICI” con la forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4/12/97 n.460 l’organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.
La durata dell’Organizzazione è illimitata.
L’Organizzazione ha sede in Casalmaggiore, Via Romani 56 e Codice fiscale N. ……………………………..
Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.
Art. 2 - Finalità e attività
L’Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’educazione e della formazione per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.
L'Associazione denominata “AMICI DELLA SANTA FEDERICI”, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità:
- Fornire sostegno ed aiuto alle persone che si trovano in difficoltà e/o in situazioni di emarginazione sociale;
- Favorire l’integrazione sociale - occupazionale delle persone disabili;
- Promuovere iniziative nel settore della formazione, della ricerca e dell’orientamento professionale e dell’orientamento socio - lavorativo a favore di persone con difficoltà psichiche, cognitive, sensoriali e fisiche o con problematiche psichiatriche e/o in situazione di disagio sociale;
- Promuovere iniziative per l’animazione del tempo libero e l’assistenza psico-sociale finalizzate alla promozione e allo sviluppo armonico della persona nella comunità;
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività :
- Gestire strutture di accoglienza per persone disabili o con problematiche psichiatriche, per persone in difficoltà e/o in situazione di emarginazione sociale;
- Gestire servizi e centri formativo-assistenziali, socio-educativi, ergoterapeutici e per il recupero cognitivo e la riabilitazione;
- Gestire servizi per la formazione e l’animazione sociale; comunità di alloggio e comunità terapeutiche;
- Gestire centri e laboratori di orientamento per disabili e persone in situazione di deficit psichico e cognitivo per la sperimentazione dell’uso delle nuove tecnologie multimediali per il recupero cognitivo e l’integrazione sociale, l’inserimento in situazioni socio-occupazionali e lo sviluppo di dispositivi per la riabilitazione psico-educativa;
- Fornire servizi per la documentazione, la diffusione e la promozione di iniziative riguardanti l’uso di strumenti tecnico-manipolativi, strumenti e materiali interattivo-multimediali e informatici per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili, delle persone con problematiche psichiche e/o in situazione di disagio psico-sociale;
- Promuovere iniziative sociali e culturali in sintonia con gli scopi dell’associazione.
Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Organizzazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3 - I Soci
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di ‘Sostenitori’ che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare ‘Soci Onorari’ quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
Sostenitori e ‘Soci Onorari’ non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall’Ente o dall’Istituzione interessata.
E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il numero dei soci è illimitato.
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione all’Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo criteri e parametri validi per tutti gli aderenti approvati dall’Assemblea.
Art.4 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti [se nominato, altrimenti all’Assemblea dei Soci], il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
I Soci hanno il diritto di:
Art. 6 - Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori.
Può inoltre essere costituito con votazione dell’Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art. 7 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.
L’assemblea ordinaria è convocata per
- l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
- l’approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’esercizio precedente
- l’esame delle questione sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi valgono le maggioranze previste agli Artt. 13 e 14.
In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.
La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Organizzazioni.
Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria Amministrativa.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 10 - Il Collegio dei revisori
L’assemblea dei soci nomina ogni 3 (tre) anni tre Revisori dei Conti, di cui uno con funzioni di Presidente, tra i soci.
I revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea.
Il collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all’anno e una delle riunioni avrà luogo nel mese antecedente a quello fissato per l’approvazione del bilancio.
Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.
Art. 11 - Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Art.12 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
Art. 13 - Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione, e può essere consultato dagli aderenti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Art. 14 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato il Bilancio di previsione ed un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno il 50% degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, al Decreto Legislativo 460/97 e alla Legge Regionale n 22/93 e successive modifiche ed integrazioni.
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